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UCIIM Sezione di MIRTO-ROSSANO (CS)

 

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Formazione e aggiornamento



L'UCIIM è soggetto
qualificato dal MIUR 
 per la formazione
e l'aggiornamento
del personale della Scuola
(DM 177/2000,
Direttiva 90/2003,
DM 5/7/2005 - Prot. N. 1229)

 

 
 
 





 

 
 
 

 

 

 

Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori

VIA CRESCENZIO,25 - 00193 ROMA TEL. 06/6875584 - FAX. 06/68802701

e-mail: presidenza@uciim.it – segreteria@uciim.it – tesseramento@uciim.it – redazione@uciim.it

web: www.uciim.it

STATUTO

APPROVATO DAL CONGRESSO IL 9 DICEMBRE 2012

Art. 1 Costituzione

1. È costituita l’Associazione UCIIM, unione cattolica italiana di insegnanti, dirigenti, educatori e formatori del sistema educativo di istruzione e di formazione italiano.

Art. 2 Durata

1. L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 3 Sede nazionale

1. L’Associazione, a livello nazionale, ha sede in Roma, via Crescenzio, 25.

Art. 4 Finalità

1. Le finalità dell’Associazione sono:

1.1promuovere e attuare la formazione spirituale, morale e professionale dei soci in ordine alla loro specifica missione educativa;
1.2promuovere e attuare, con l’azione personale ed associativa, i principi e i metodi coerenti con il pensiero e la morale cristiani e i valori della Costituzione italiana nell’educazione dei giovani, nel sistema e nella legislazione scolastici e formativi, nella formazione degli adulti e nella ricerca;
1.3promuovere e attuare attività di formazione e di aggiornamento culturale e professionale del personale del sistema educativo di istruzione e di formazione, progetti di ricerca e iniziative di educazione permanente e di formazione, anche professionale, dei cittadini.

Art. 5 Natura

1. L’Associazione:

1.1 ha natura culturale, professionale, formativa e promozionale della persona e della comunità;
1.2 è apartitica;
1.3 è autonoma nel suo governo e opera liberamente nell’ambito delle attività che incentivano lo sviluppo della professionalità;
1.4 aderisce alla Consulta della pastorale scolastica della CEI (Conferenza Episcopale Italiana), alla CNAL (Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali) e alle altre iniziative di cooperazione, sul piano educativo, formativo e culturale, anche a livello internazionale;
1.5 è impegnata a collaborare con le realtà ecclesiali che operano per la promozione della cultura e del lavoro, secondo la dottrina sociale della Chiesa;
1.6 fa parte degli enti non commerciali senza fini di lucro, con divieto di distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’associazione;
1.7 per il raggiungimento dei propri fini può detenere quote di società che svolgono attività strettamente connesse con essa.

Art. 6 Attività

1. L’Associazione esplica la sua opera a favore del personale del sistema educativo di istruzione e di formazione, degli studenti e delle loro famiglie, in ordine alle tematiche e alla legislazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e in generale al miglioramento della società, attraverso le seguenti attività:

1.1 progetti e iniziative di formazione e di aggiornamento rivolte al personale del sistema educativo di istruzione e di formazione;
1.2 iniziative spirituali e religiose in ordine alle specifiche esigenze dei soci e dei simpatizzanti;
1.3 formazione specifica dei soci che ricoprono cariche sociali nell’Associazione;
1.4 consulenza nelle sue diverse articolazioni;
1.5 supporto alle istituzioni scolastiche e agli enti di formazione professionale;
1.6 progetti e iniziative per l’istruzione ricorrente, per l’educazione permanente e per la formazione, anche professionale, degli adulti;
1.7 supporto ai centri educativi giovanili;
1.8 collaborazioni interassociative;
1.9 pubblicazioni, organizzazione e cura di servizi di documentazione e di biblioteche, convegni, seminari, iniziative editoriali, anche con sistemi multimediali;
1.10 interventi e proposte alle competenti autorità su questioni di carattere legislativo, educativo, formativo e scolastico;
1.11 orientamento personale, scolastico e professionale;
1.12 ricerche sociali, pedagogico-didattiche e legislative.

Art. 7 Struttura democratica

1. L’UCIIM è un’associazione a struttura democratica, con disciplina uniforme del rapporto associativo dei soci, con diritto di voto singolo per tutte le deliberazioni previste nel presente Statuto e per la nomina degli organi direttivi. È esclusa ogni limitazione dei diritti degli associati.

2. La partecipazione alla vita associativa è a tempo illimitato, fermo in ogni caso il diritto di recesso o di revoca dell’iscrizione.

Art. 8 Soci ordinari e soci onorari

1. Possono far parte dell’Associazione come «soci ordinari»:

1.1 gli insegnanti, i dirigenti, gli educatori e i formatori di cui all’art.1
1.2 gli aspiranti all’insegnamento che hanno titolo per insegnare
1.3 gli insegnanti, i dirigenti, gli educatori e i formatori di cui all’art.1 che siano passati ad altro ruolo o siano in quiescenza.

2. Per iscriversi essi devono condividere i valori e i principi dell’Associazione, fare domanda d’iscrizione e versare la quota associativa.

3. Tutti i soci ordinari godono dell’elettorato attivo e passivo ai vari livelli dell’Associazione, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento organico nazionale.

4. Possono far parte dell’Associazione in qualità di «soci onorari» personalità del mondo culturale di ispirazione cattolica, che abbiano acquisito particolari benemerenze nell’ambito socio-educativo o verso l’UCIIM.

Art. 9. Organizzazione generale

1. Sono previsti tre livelli obbligatori: sezionale, regionale e nazionale.

2. È facoltativa la costituzione di livelli intermedi, demandati all’autorganizzazione delle sezioni e delle regioni.

3. Le modalità operative di elezione, la struttura, l’organizzazione, i compiti e le funzioni degli organi del livello locale sono stabiliti, sempre secondo i principi del presente Statuto, dal regolamento organico nazionale, da eventuali regolamenti locali, da eventuali ordinamenti propri, fatti salvi le assemblee sezionali, i congressi regionali, i consigli sezionali e regionali, i presidenti sezionali e regionali.

4. Ferma restando l’adesione al presente Statuto, le diverse dimensioni territoriali obbligatorie possono adottare un ordinamento proprio, comunicandolo al Consiglio nazionale.

Art.10 Sezione

1. La Sezione è l’articolazione di base dell’Associazione.

2. Gli organi a livello sezionale sono:

2.1 Assemblea sezionale
2.2 Consiglio sezionale
2.3 Presidente sezionale
2.4 Collegio dei revisori dei conti, in caso di ordinamento proprio.

Art. 11 Organi regionali

1. Gli organi a livello regionale sono:

1.1 Congresso regionale
1.2 Consiglio regionale
1.3 Presidente regionale
1.4 Collegio dei revisori dei conti, in caso di ordinamento proprio.

Art. 12 Livelli intermedi facoltativi

1. In ambito regionale si possono costituire raggruppamenti tra sezioni con eventuali organi propri definiti a livello locale.

2. Si possono costituire raggruppamenti tra Regioni, solo a livello organizzativo.

Art. 13 Organi nazionali

1. Il livello nazionale si articola nei seguenti organi:

1.1 Congresso nazionale
1.2 Presidente nazionale
1.3 Consiglio di presidenza
1.4 Consiglio nazionale
1.5 Consiglio delle Regioni
1.6 Comitato dei probiviri
1.7 Collegio dei revisori dei conti.

2. Le modalità operative di elezione e l’organizzazione degli organi del livello nazionale sono stabiliti dal Regolamento organico nazionale, sempre secondo i principi del presente Statuto.

3. Congresso nazionale

3.1 Il Congresso nazionale è costituito dai delegati eletti su base regionale.
3.2 È convocato ordinariamente ogni quattro anni dal presidente nazionale. Straordinariamente può essere convocato su proposta del Consiglio nazionale o di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto.
3.3 Al Congresso nazionale compete:
3.3.1 elaborare ed approvare le linee progettuali dell’Associazione;
3.3.2 apportare modifiche allo Statuto;
3.3.3 eleggere il presidente nazionale e i relativi vicepresidenti, gli altri componenti del Consiglio nazionale, il Comitato dei probiviri, il Collegio dei revisori dei conti.

4. Presidente nazionale

4.1 Al presidente nazionale compete:
4.1.1 rappresentare legalmente l’Associazione;
4.1.2 dirigere, coordinare e promuovere l’attività generale dell’Associazione secondo le linee progettuali approvate dal Congresso nazionale;
4.1.3 convocare e presiedere il Consiglio di presidenza, il Consiglio nazionale e il Consiglio delle Regioni;
4.1.4 stipulare contratti e convenzioni deliberati dal Consiglio nazionale;
4.1.5 dirigere direttamente, o mediante un collaboratore, gli uffici centrali dell’Associazione;
4.1.6 delegare eventualmente i presidenti regionali e sezionali a rappresentare l’Associazione per l’attuazione di particolari compiti istituzionali;
4.1.7presentare al Congresso nazionale la relazione sull’attività dell’Associazione.

5. Consiglio di presidenza

5.1 Il Consiglio di presidenza è composto dal presidente e da 4 vicepresidenti di cui uno con funzione vicaria. 5.2 I vicepresidenti collaborano responsabilmente con il presidente nazionale nel dirigere, coordinare e promuovere le attività dell’Associazione.

6. Consiglio nazionale

6.1 Il Consiglio nazionale è composto da 13 componenti eletti, dai componenti del Consiglio di presidenza e dal primo dei non eletti dei candidati presidenti che abbia ottenuto almeno il 20% dei voti espressi. In caso di un solo candidato presidente o del non raggiungimento del quorum del primo dei non eletti, i componenti eletti del Consiglio nazionale sono 14.
6.2 Il Consiglio nazionale è l’organo che progetta, delibera e verifica l’attività dell’Associazione, secondo le linee progettuali approvate dal Congresso nazionale.
6.3 Nello specifico al Consiglio nazionale spetta:
6.3.1 eseguire i deliberati del Congresso nazionale;
6.3.2 strutturare la progettazione quadriennale;
6.3.3 redigere la programmazione annuale;
6.3.4 deliberare le attività dell’Associazione;
6.3.5 nominare, tra i soci anche non consiglieri nazionali, il segretario nazionale e l’amministratore nazionale;
6.3.6 nominare, tra i consiglieri nazionali, i delegati nazionali per le varie attività, stabilendone funzioni e compiti;
6.3.7 nominare, secondo le esigenze della progettazione quadriennale, eventuali esperti;
6.3.8 deliberare la costituzione delle nuove sezioni;
6.3.9 convalidare le elezioni dei Consigli sezionali e regionali, dei presidenti sezionali e regionali e degli eventuali organi dei raggruppamenti tra sezioni;
6.3.10 sciogliere, per comprovati motivi o per inattività, i Consigli sezionali e regionali e nominare un commissario straordinario; sciogliere, per comprovati motivi o per inattività, eventuali raggruppamenti tra sezioni e nominare un commissario straordinario se dotati di organi propri;
6.3.11 esprimere pareri obbligatori, anche attraverso una propria commissione, sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari deliberati dai Consigli regionali su proposta dei Consigli sezionali;
6.3.12 stabilire la quota annuale di iscrizione all’Associazione;
6.3.13 approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione, demandando al presidente nazionale, ove occorra, l’adempimento delle formalità previste dalla legge per la sua presentazione agli Uffici competenti;
6.3.14 vigilare sugli organi di comunicazione e sulle pubblicazioni dall’Associazione;
6.3.15 verificare periodicamente l’andamento generale dell’Associazione.

7. Consiglio delle Regioni

7.1 Il Consiglio delle Regioni è composto dai presidenti regionali, dai componenti del Consiglio di presidenza e dagli altri consiglieri nazionali.
7.2 Il Consiglio delle Regioni è l’organo di indirizzo e di controllo dell’Associazione, secondo le linee progettuali deliberate dal Congresso nazionale.
7.3 Di norma si riunisce una volta l’anno.

8. Comitato dei probiviri

8.1 Il Comitato dei probiviri è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti.
8.2 Il Comitato, tra i componenti effettivi, elegge il presidente e nomina il segretario.
8.3 Al comitato compete:
8.3.1 deliberare, in ultima istanza, sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari adottati dai Consigli regionali, sentito il parere obbligatorio del Consiglio nazionale;
8.3.2 giudicare le controversie tra i soci.

9. Collegio dei revisori dei conti

9.1 Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti.
9.2 Il Collegio, tra i componenti effettivi, elegge il presidente e nomina il segretario.
9.3 Il Collegio verifica la regolarità dell’andamento amministrativo e finanziario dell’Associazione e ne relaziona al Congresso.
9.4 Il Presidente del Collegio, o un altro componente dallo stesso delegato, interviene con diritto di parola alle riunioni del Consiglio nazionale, quando all’ordine del giorno siano posti argomenti di carattere amministrativo e finanziario.

Art 14. Consulenti ecclesiastici

1. I consulenti ecclesiastici sono presbiteri nominati dalla competente autorità ecclesiastica che partecipano alla vita dell’Associazione e ne accompagnano le attività, allo scopo principalmente di alimentare la vita spirituale e la missione apostolica dei soci nell’ambito dell’azione educativa sia personale che associata.
2. I consulenti ecclesiastici partecipano, in base alla loro nomina, agli organi associativi.

Art. 15 Durata degli organi associativi

1. Gli organi associativi sono eletti ogni 4 anni.

Art. 16 Cariche sociali

1. Non è consentito il cumulo degli incarichi di presidente sezionale, regionale, nazionale e di eventuale presidente di raggruppamento tra sezioni, né il cumulo dell’incarico di presidente regionale con quello di componente del Consiglio di presidenza nazionale o di Consigliere nazionale. L’opzione deve essere esercitata
entro 30 giorni dall’avvenuta elezione.

2. I presidenti sezionale, regionale e gli eventuali presidenti di raggruppamenti tra sezioni possono essere eletti per un numero massimo di due mandati consecutivi. Il presidente nazionale può essere eletto per un numero massimo di due mandati anche non consecutivi.

3. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

4. Per garantire l’autonomia associativa, l’assunzione della responsabilità di presidenza, dalla dimensione sezionale a quella nazionale, è incompatibile con la contemporanea assunzione delle cariche di presidente o segretario in partiti politici e sindacati, a livello locale e nazionale, nonché in associazioni e fondazioni solo a
livello nazionale.

5. I soci che hanno ricoperto la carica di presidenti nazionali possono assumere la qualifica di presidenti emeriti e partecipano alle sedute del Consiglio nazionale con diritto di parola e voto consultivo.

Art. 17 Patrimonio

1. Il patrimonio dell’Associazione ai vari livelli è costituito: dai contributi dei soci, di Enti e di privati; da altri proventi derivanti dallo svolgimento delle attività statutarie; da eventuali legati e donazioni; da beni mobili e immobili. Esso comprende anche tutti i mezzi finanziari a disposizione delle Sezioni e dei Consigli regionali che non abbiano adottato l’ordinamento proprio.

2. Non è in alcun modo consentita la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

3. In caso di scioglimento dell’UCIIM il patrimonio netto verrà destinato ad Associazioni d’ispirazione cattolica e che siano senza fini di lucro, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, secondo le decisioni del Congresso
nazionale.

4. L’esercizio economico finanziario, a tutti i livelli dell’Associazione, coincide con l’anno solare.

Art. 18 Santo Patrono

1. Il Santo Patrono dell’Associazione è S. Tommaso d’Aquino.

Art. 19 Regolamento organico nazionale

1. L’approvazione del Regolamento organico nazionale spetta al Congresso nazionale, che con motivata delibera contenente precisi orientamenti può delegare il Consiglio nazionale, che dovrà provvedere a deliberare entro quattro mesi dalla conclusione del Congresso nazionale.

Art. 20 Modifiche allo Statuto

1. Le modifiche allo Statuto possono essere apportate da un Congresso nazionale nel quale siano rappresentati almeno i due terzi dei soci.

2. Le modifiche devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei soci rappresentati in Congresso.

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giugno 2010

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